Nei casi di separazione/divorzio personale di coppie con figli minorenni in cui il giudice lo ritenga opportuno, viene nominata una Consulenza tecnica d’Ufficio. Le parti in causa possono in tal caso nominare un proprio consulente di Parte incaricato di vigilare sull’operato della CTU e di garantire una adeguata difesa alla parte in merito all’intero lavoro svolto dal CTU e ai pareri specialistici riportati nella relazione peritale.
Le operazioni peritali indicativamente hanno lo scopo di:
• Valutare la personalità, le capacità genitoriali, la disponibilità psico-affettiva del genitore e l'esistenza di una eventuale psicopatologia in uno o in entrambi i genitori.
• Valutare i desideri e i bisogni affettivi ed evolutivi dei minori;
• Analizzare i vissuti di ciascun genitore nei riguardi dell'altro, e, soprattutto, che tipo di immagine trasmettono l'uno dell'altro ai minori e chi riuscirà a favorire rapporti positivi della prole con l'altro genitore.
La parte può inoltre richiedere un CTP anche nei casi in cui non sia stata nominata una CTU dal giudice, con lo scopo di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti.
LA VALUTAZIONE PERITALE:
· Colloquio clinico
· Osservazione non strutturata/colloqui con genitori o caregivers
· Valutazione psicodiagnostica in base al caso in esame
· Stesura relazione peritale al termine dell’esame forense, comprensiva del risultato della valutazione e dei colloqui, una sintesi ed una conclusione; nella relazione lo Specialista integra tutti i dati disponibili, al fine di formulare una risposta quanto più dettagliata ai quesiti proposti.
· Restituzione e indicazioni terapeutiche.